RYANAIR NON PUÓ APPLICARE UN COSTO AGGIUNTIVO AL PREZZO DEL BIGLIETTO PER IL BAGAGLIO A MANO PERCHÉ CONSIDERATO ABUSIVO

Il tribunale spagnolo di Palma di Maiorca ha dichiarato nella recente Sentenza del 22 marzo 2021 che Ryanair è obbligata a trasportare il bagaglio a mano dei suoi passeggeri senza poter richiedere un supplemento o costo aggiuntivo al prezzo del biglietto pagato.
L’Avvocato della coppia di passeggeri ha esercitato un’azione di Reclamo dell’ importo applicato dalla compagnia aerea come supplemento aggiuntivo riaspetto al costo del biglietto ( in questo caso 50,74 euro), che i passeggeri non avendo la priorità sono stati costretti a pagare in piú.
Secondo il parere di Ryanair, la sua politica commerciale in materia di tariffe è disciplinata dalle disposizioni degli artt. 22.1, e 23 del Regolamento CE 1008/2008, del 24 settembre, riguardo le regole comuni per la prestazione dei servizi aerei nella Comunità, che ha stabilito la totale liberalizzazione dei prezzi nel settore dei trasporti. Ryanair afferma quindi il fatto che, in quanto compagnia aerea europea, sia libera di fissare le proprie tariffe per i suoi voli, oltre che libera di fissare i suoi prezzi per i supplementi opzionali.
Con rispetto peró a quanto affertato da Ryanair, il Giudice si é posto la seguente domanda: la compagnia aerea può addebitare un supplemento al passeggero per il trasporto del bagaglio a mano?
Ebbene, dopo aver specificato cosa si intende per bagaglio a mano (non la semplice borsa di piccole dimensioni che di solito si usa per trasportare il portafoglio, il cellulare ecc. O le borse con acquisti effettuati nei negozi dell’aeroporto che possono essere perfettamente collocate nella parte inferiore del il sedile anteriore, ma quelle piccole valigie o zaini all’interno dei quali il passeggero trasporta i propri indumenti e altri oggetti e effetti personali per uso personale, bagaglio che a causa delle sue ridotte dimensioni e peso, il passeggero ha deciso di non effettuare il check-in e portare con sé a bordo l’aereo, oltre ai comportamenti superiori abilitati a tal fine sopra i sedili), il Giudice avverte che per risolvere la suddetta questione esistono due regole «che apparentemente potrebbero scontrarsi»:
Da un lato c’è l’arte. 22.1 del Regolamento CE 1008/2008, che consente di fatto alle compagnie aeree di fissare liberamente le tariffe del servizio aereo, intese come l’importo che addebiterà la compagnia aerea per il prezzo del biglietto per il trasporto dei passeggeri dell’aereo e le condizioni per la fissazione di tali prezzi.
Mentre dall’altra parte ci sarebbe l’articolo 97 della legge 48/1960, del 21 luglio, sulla navigazione aerea, che obbliga le compagnie aeree a trasportare il bagaglio a mano dei passeggeri senza alcun costo aggiuntivo rispetto al prezzo del biglietto.
Ebbene, il Giudice avverte che questa controversia legale «non è nuova» ma è già stata affrontata e risolta dalla Alta Corte Europea spagnola nella sua Sentenza del 18 settembre 2014, causa C-487/12, (Vueling Airlines, SA / Istituto galiziano dei consumatori della Xunta de Galicia)
Nella suddetta sentenza, il Tribunale Generale dell’ Unione Europea è giunto alla conclusione che era necessario distinguere tra bagaglio registrato e non registrato (o bagaglio a mano):
– Da un lato, il bagaglio registrato è quello che viaggia nella stiva dell’aereo rispetto al quale, la Tribunale ritiene che non sia un servizio obbligatorio o essenziale per il trasporto di passeggeri, in questo caso le compagnie aeree possono addebitare un supplemento su il prezzo del biglietto, in base al principio della libertà di prezzo.
– D’altra parte, a parere del Tribunale, il bagaglio a mano o il bagaglio non registrato è un elemento essenziale del trasporto aereo, quindi la compagnia aerea è obbligata a trasportarlo senza poter richiedere alcun tipo di supplemento o costo aggiuntivo sul prezzo del biglietto al passeggero.
Pertanto, d’accordo con le parole del Tribunale commerciale di Maiorca, «una tale differenza di trattamento è logica e ragionevole poiché, mentre il bagaglio registrato implica un aumento dei costi per la compagnia aerea (aumento del costo del carburante quando si trasporta più peso, costi del personale dovuti alla necessità di personale di terra ai banchi check-in più che alle società di handling), ecc. Oltre che, la responsabilità che si assume dovendo la compagnia monitorare e custodire gli effetti personali del passeggero dal momento in cui vengono consegnati fino a quando vengono consegnati al passeggero alla destinazione finale. Al contrario, nel bagaglio a mano, la compagnia aerea non si assume tali costi per cui questo supplemento sarebbe ingiustificato ”.
Pertanto, la Corte dichiara fondata la domanda presentada dai passeggeri e ordina a Ryanair di restituire al ricorrente l’importo corrispondente al supplemento che gli ha fatto pagare al momento del imbarco (50,74 euro) «per il semplice fatto di portare il bagaglio a mano, pur essendo una valigia che, per dimensioni e peso, poteva essere trasportata perfettamente in cabina».
Inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla compagnia, tale addebito è considerato abusivo in violazione di uno dei diritti riconosciuti al passeggero dall’art. 97 della Legge sulla Navigazione Aerea, «generando un grave squilibrio di benefici tra le parti contraenti a danno del consumatore, quindi deve essere dichiarato nullo qualsiasi importo addizionale applicato», conclude la recente Sentenza.
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